Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge disciplina i requisiti che le piscine pubbliche, o comunque aperte al pubblico, devono possedere allo scopo di garantire la sicurezza dei bagnanti.
      2. Si intende per piscina, ai fini della presente legge, un impianto, costituito da una o più vasche contenenti acqua e da servizi accessori, per lo svolgimento di attività acquatiche con finalità didattiche, agonistiche o ricreative.
      3. L'acqua delle vasche deve essere trattata a norma delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.